Il Senato, giovedì 16 febbraio, con 153 voti favorevoli e 99 contrari, ha rinnovato la fiducia al Governo, approvando l’emendamento interamente sostitutivo dell’articolo unico del ddl n. 2630 di conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. Il provvedimento passa alla Camera dei deputati.

Durante l’esame parlamentare in Commissione è stato introdotto l’emendamento 13.42, che consente agli enti locali, in deroga al blocco degli aumenti di tributi e addizionali previsto dalla legge di stabilità 2016, di disporre gli aumenti connessi al contributo di sbarco a decorrere dal 2017.

Si ricorda che il comma 3-bis dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 23 del 2011 (inserito dall’articolo 4, comma 2-bis, del decreto-legge n. 16 del 2012) ha consentito ai comuni delle isole minori, ovvero a quelli nel cui territorio insistono isole minori, di istituire, in alternativa all’imposta di soggiorno, un’imposta di sbarco, nella misura massima di 1,50 euro, destinata a finanziare interventi in materia di turismo, di fruizione e recupero dei beni culturali e ambientali e dei servizi pubblici locali.

Tale disposizione è stata da ultimo modificata dall’articolo 33 della legge n. 221 del 2015 (c.d. collegato ambientale) il quale ha sostituito l’imposta di sbarco con il contributo di sbarco. La norma consente ai comuni con sede giuridica nelle isole minori e ai comuni nel cui territorio insistono isole minori di istituire un contributo di sbarco, ferma restando l’alternatività all’imposta di soggiorno. L’istituzione di tale contributo avviene con regolamento (ai sensi dell’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446). La misura del contributo prevista è al massimo di 2,50 euro (dunque 1 euro in più rispetto all’imposta di sbarco) e può essere elevata a 5 euro dai comuni in via temporanea. Il contributo può essere elevato a 5 euro dai comuni anche in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica; in tal caso il contributo può essere riscosso dalle locali guide vulcanologiche, regolarmente autorizzate, o da altri soggetti individuati dall’amministrazione comunale con apposito avviso pubblico.

Il contributo si applica ai passeggeri che sbarcano sul territorio dell’isola minore utilizzando vettori che forniscono collegamenti di linea, come previsto dalle norme previgenti; rispetto all’assetto precedente, può essere richiesto anche ai passeggeri che sbarcano mediante vettori aeronavali che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali (dunque non solo di linea), abilitati e autorizzati ad effettuare collegamenti verso l’isola.

Il contributo di sbarco è riscosso, unitamente al prezzo del biglietto, da parte delle compagnie di navigazione e aeree o dei soggetti che svolgono servizio di trasporto di persone a fini commerciali, come sostanzialmente avveniva per l’imposta di sbarco. Rispetto alle disposizioni precedenti, si affida al regolamento comunale anche la possibilità di disporre modalità diverse di riscossione del tributo in relazione alle particolari modalità di accesso alle isole.

Rispetto alla previgente imposta sono ampliate le finalità cui è destinato il gettito: esso finanzia interventi di raccolta e di smaltimento dei rifiuti, interventi di recupero e salvaguardia ambientale, nonché interventi in materia di turismo, cultura, polizia locale e mobilità nelle isole minori.

Si prevede inoltre che il comune destini il gettito del contributo per interventi nelle singole isole minori dell’arcipelago in proporzione agli sbarchi effettuati nelle stesse.

Sono riprodotte le disposizioni in tema di responsabilità dei vettori in ordine del pagamento (con diritto di rivalsa sui soggetti passivi), alla presentazione della dichiarazione e agli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento; analoga è la misura delle sanzioni dichiarative e relative ai versamenti, nonché la disciplina delle esenzioni.

Sul punto si segnala che la risoluzione 2/DF del 22 marzo 2016 del Dipartimento delle finanze ha affermato che la sospensione delle delibere di aumento di tributi locali (disposta dal comma 26 dell’art. 1 della legge n. 208 del 2015) riguarda sia il tributo di cui all’art. 4, comma 3-bis del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 che ha mutato la denominazione da “imposta di sbarco” a “contributo di sbarco” per effetto dell’art. 33, comma 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 221, sia il nuovo contributo che la stessa norma ha introdotto in relazione all’accesso a zone disciplinate nella loro fruizione per motivi ambientali, in prossimità di fenomeni attivi di origine vulcanica. Nella risoluzione si prevede che per l’anno 2016 gli stessi, quandanche istituiti, debbano considerarsi sospesi per la parte determinante un aumento della pressione fiscale rispetto al 2015.

Si ricorda, infine, che l’articolo 1, comma 42, lett. a), della legge n. 232 del 2016 (legge di bilancio 2017), ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e addizionali locali e regionali anche per l’anno 2017.

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