La proposta di legge, AC. 3195, è stata presentata il 24 giungo 2015 e successivamente assegnata in prima lettura in sede referente alla XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati. In questo momento, non è ancora cominciato l’esame in Commissione del provvedimento.

Il testo si compone di 4 articoli e dei relativi commi.

La proposta di legge ha la finalità di ovviare alla attuale carenza e difformità normativa nell’ambito dei controlli sui parametri delle sostanze utilizzate nel processo produttivo dei settori dell’abbigliamento, delle calzature e della pelletteria. Questo progetto di legge ha il compito di rendere la legislazione in questa materia organica ed omogenea in modo anche da non lasciare più alcuno spiraglio alle aziende che volessero aggirare una normativa imprecisa. Dopo aver precisato, nell’articolo 1, che l’ambito di applicazione del presente provvedimento sono i materiali utilizzati nella produzione di prodotti tessili, della pelletteria e calzaturieri; all’articolo 2, vengono elencati i materiali che sono oggetto di limitazione e si rimanda a un regolamento del Ministero della saluta che avrà il compito di stabilire le quantità massime degli stessi materiali utilizzabili nel processo produttivo. Viene in seguito precisato che i prodotti provenienti dall’estero e soggetti a specifici controlli tecnici alle dogane non sono soggetti ai termini di conclusione previsti dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9. Per quanto riguarda l’ambito sanzionatorio, nell’articolo 3 viene modificato l’articolo 112 del codice del consumo inasprendo pene. Infatti, a meno che il fatto non costituisca un reato più grave, il produttore  o il distributore che immetta nel mercato prodotti pericolosi è punito con l’arresto da tre a sei anni e una ammenda tra 50.000 e 200.000 euro. Il produttore o il distributore che:

  • non indichi sul prodotto, in lingua italiana, da adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare
  • non sottoponga l’immissione sul mercato del prodotto a condizioni preventive
  • non disponga di informare tempestivamente ed in una forma adeguata del rischio insito nel prodotto
  • non vieti la distribuzione e la vendita del prodotto per il tempo necessario ai dovuti accertamenti
  • non disponga immediatamente l’adeguamento del prodotto ai termini di sicurezza

è punito con una ammenda da 100.000 a 200.000 euro.

Inoltre se l’operatore non presta la massima collaborazione con l’amministrazione riguardo  tutte le operazioni di controllo e verifica incorre nella sanzione da 10.000 a 100.000 euro.

Nel caso in cui il produttore violi l’articolo 104, commi 2, 3, 5, 7, 8 e 9  del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 o il distributore violi  i commi 6, 7, 8 e 9 dello stesso articolo,sono entrambi punibili con una sanzione pecuniaria che va da 10.000 a 100.000 euro, inoltre, in sede di indagini il giudice può predisporre la sospensione della partita iva dell’incriminato e, a seguito di condanna per questa fattispecie la sentenza sarà pubblicata su due diversi quotidiani, di cui uno nazionale

Nel caso in cui il rivenditore o il titolare del magazzino sia stato precedentemente condannato a una pena pecuniaria da 10.000 a 30.000 euro, la recidiva viene sanzionata fino a un anno di reclusione e con una ammenda da 20.000 a 30.000 euro che diventeranno più gravose nel caso in cui la merce sia stata venduta a dei minori.

Secondo quanto previsto dall’articolo 4, secondo la disponibilità economico/finanziaria i Ministeri dello sviluppo economico, della salute, del lavoro e delle politiche sociali, dell’interno, dell’economia e delle finanze e delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le altre amministrazioni pubbliche di volta in volta competenti predispongono un piano di controlli al fine di verificare il rispetto dei limiti stabiliti ai sensi dell’articolo 1. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli, ai fini dell’accertamento della pericolosità dei prodotti può procedere a controlli nei magazzini e negli esercizi di vendita al dettaglio, qualora vi sia il sospetto che i prodotti siano stati importati da Paesi terzi direttamente o tramite altri Paesi membri dell’Unione europea. In allegato il testo del provvedimento.

Per maggiori informazioni contattare: info@legislativamente.it