Come ogni anni in questo periodo, presso le due Camere ha inizio l’esame del provvedimento legislativo più importante di tutto l’anno: la cosiddetta “Legge di stabilità e sviluppo” (ormai da tempo ex legge finanziaria), che determina le manovre economico-finanziarie e la spesa dello Stato per l’anno successivo.

In questa sezione di seguito, proponiamo alcuni approfondimenti su degli aspetti salienti del disegno di legge in esame in Senato e di cui ci occupiamo.

Settore turismo

Nel provvedimento in esame al Senato, si parla di turismo al Titolo II, Capo II agli articoli 21, 22 e 23 con un rimando al successivo articolo 41 contenuto nel Titolo IX.

Per l’Italia, il turismo e la cultura rappresentano una delle principali industrie e fungono da traino per l’intera economia del Paese.

All’articolo 21, sono previsti degli accorgimenti volti al potenziamento delle misure di tax credito nei settori cinematografico e audiovisivo, con l’intento di rafforzare la misura di agevolazione fiscale a sostegno dei settori cinematografico e audiovisivo, migliorandone le procedure di applicazione e potenziando le risorse a disposizione.

Più nello specifico, il comma 7 apporta alcune modifiche alla legge finanziaria del 2008, n. 244/2007, in materia di:

  • credito d’imposta per le imprese di distribuzione (articolo 1, comma 327, lettera b));
  • agevolazione fiscale per gli esercenti cinematografici (articolo 1, comma 327, lettera c));
  • incumulabilità dei benefici fiscali riservati alla produzione e distribuzione di opere cinematografiche (soppresso articolo 1, comma 328);
  • estensione spese di cui beneficiano i produttori esecutivi (articolo 1, comma 335).

Il comma 8 modifica invece l’articolo 8 del decreto legge n. 91/2013 aumentando le risorse annuali destinate alle misure di credito d’imposta nel settore cinema e audiovisivo e, rendendo più chiaro ed efficace il meccanismo che garantisce il non superamento delle risorse annuali disponibili. Il comma 9 dispone l’autorizzazione di spesa di 25 milioni di euro, a decorrere dal2016, per l’attuazione delle disposizioni di cui al precedente comma 8.

Affrontando più direttamente il tema dello sviluppo del turismo, all’articolo 22 si fa riferimento a misure che mirano  a a rafforzare le politiche di sviluppo del turismo e a sostenere la competitività del settore a livello internazionale, a decorrere dal 2016. Oltre a questi interventi, si prevedono misure di incentivazione e di incremento dello sviluppo riguardanti la Capitale europea della cultura, il settore degli archivi e delle biblioteche, l’estrazione del gioco del lotto, ed il settore museale.

L’articolo 23 si occupa, invece, del miglioramento dell’esportazione  dell’immagine dell’Italia all’estero. Al comma 1 è previsto uno stanziamento per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia e per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane relative al Piano straordinario per la promozione del Made in Italy. Al comma 2 si stabilisce un incremento del finanziamento in favore dell’agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo con la finalità di rafforzare l’operato dell’Italia in tale campo.

Il già citato articolo 41 prevede che le operazioni finanziarie delle piattaforme di investimento ammissibili al Fondo europeo per gli investimenti strategici (cd. FEIS) (Regolamento UE 2015/1017) promosse da Cassa Depositi e Prestiti possano essere assistite dalla garanzia dello Stato.

Per quanto riguarda il primo comma dell’articolo 33 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche), che si occupa dell’efficientamento della spesa dei Ministeri, si prevede che per questo settore, di competenza del Ministero dei bene e delle attività culturali e del turismo, la riduzione delle dotazioni, di bilancio in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati relative al triennio 2016-2018 si indirizzi verso:

  • sostegno, valorizzazione e tutela dello spettacolo;
  • tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell’editoria;
  • sviluppo competitività del turismo

L’articolo 51 rinvia alle tabelle allegate della legge stessa per la determinazione degli importi da iscrivere per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2016-2018 e previsti nel fondo speciale destinato alle spese correnti e nel fondo speciale destinato alle spese in conto capitale. Di interesse per questo settore, possiamo rilevare nella tabella C presente nel comma 2:

  • sviluppo e competitività del turismo (art. 12 comma 2 del DL 35/2005 – Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale