Sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 20 del 25-1-2017 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016 recante Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi  e dei bandi di gara.

Il testo pubblicato è volto in generale a garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità, anche con l’utilizzo della stampa quotidiana maggiormente diffusa nell’area interessata per quanto riguarda i bandi di gara. Le sottoindicate disposizioni, contenute nel decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2017.

In esso si stabilisce, in particolare, quanto segue:

  • Pubblicazione bandi e avvisi di gara sulla piattaforma ANAC. Le stazioni appaltanti e le centrali di committenza pubblicano gli avvisi e bandi di gara con le modalità di cui agli articoli 72 e 73 del Codice degli appalti. La pubblicazione sulla piattaforma ANAC e’ effettuata entro il sesto giorno feriale successivo a quello del ricevimento della documentazione da parte della stessa  Autorità e riporta la data di pubblicazione dalla quale decorrono i termini per la presentazione delle offerte.  Gli avvisi e i bandi rimangono pubblicati sulla piattaforma ANAC e sul profilo del committente almeno fino alla loro scadenza, e gli  stessi  sono altresì pubblicati  sulla piattaforma  informatica   del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche tramite i sistemi informatizzati regionali e le piattaforme regionali di  e-procurement interconnesse tramite cooperazione applicativa. L’ANAC, con  proprio  atto  pubblicato in Gazzetta Ufficiale, definisce le soglie d’importo, le modalità operative e i  tempi  per il funzionamento della piattaforma in cooperazione applicativa con la piattaforma informatica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, i sistemi informatizzati delle regioni e le piattaforme regionali di e-procurement. Gli avvisi e i  bandi  sono inoltre pubblicati, non oltre due giorni lavorativi successivi alla pubblicazione sulla piattaforma ANAC, sul  «profilo  di  committente» con l’indicazione della data e degli estremi di  pubblicazione  sulla stessa piattaforma. La pubblicazione  di  informazioni  ulteriori,  complementari  o aggiuntive  rispetto  a quelle indicate nel codice, avviene esclusivamente in via telematica, sul profilo  del  committente, e non può comportare oneri finanziari a carico delle stazioni appaltanti e sono liberamente accessibili in via telematica. 
  • Pubblicazione sui quotidiani. A decorrere dal 1° gennaio 2017, al fine di  garantire adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità delle procedure di gara e di favorire la concorrenza attraverso la piu’ ampia partecipazione delle imprese interessate, anche nelle realtà territoriali  locali, la pubblicazione degli avvisi e dei bandi,  nonché degli avvisi relativi agli appalti  aggiudicati, e’  altresì  effettuata per estratto dopo dodici  giorni  dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di riduzione dei termini di cui agli articoli da 60 a 63 del codice, e, per gli appalti di lavori di importo superiore a euro 500.000 e inferiore alla soglia di cui all’art. 35,  comma  1, lettera a) del codice, entro cinque giorni dalla pubblicazione avente valore legale:    b) per gli avvisi ed i bandi  relativi  ad  appalti  pubblici  di lavori, servizi e forniture di importo superiore alle soglie  di  cui all’art. 35, commi 1 e 2, del codice, per estratto su almeno due  dei principali quotidiani a  diffusione  nazionale  e  su  almeno  due  a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti. – Per area interessata, ai fini della pubblicazione su  quotidiani locali, si  intende il territorio della provincia  cui  afferisce l’oggetto dell’appalto e nell’ambito del quale si esplicano le competenze dell’amministrazione aggiudicatrice. a) per gli avvisi ed i bandi  relativi  ad  appalti  pubblici  di lavori o di concessioni  di  importo  compreso  tra  euro  500.000  e l’importo di cui alla soglia di cui all’art. 35, comma 1, lettera  a) del codice, per estratto su almeno uno dei  principali  quotidiani  a diffusione nazionale e su almeno uno a maggiore diffusione locale nel luogo ove si eseguono i contratti;   
  • Termini per la pubblicazione degli avvisi di post-informazione. Tali avvisi sono così pubblicati:  a)  avvisi  di  post-informazione di   lavori,   sopra   soglia comunitaria: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta Ufficiale  della Repubblica italiana dopo  la  trasmissione  alla  Gazzetta  Ufficiale delle Comunita’ europee e per estratto su almeno due quotidiani a diffusione nazionale e su  almeno due quotidiani a diffusione  locale  dopo  dodici  giorni, o  cinque giorni in caso di urgenza, dalla trasmissione alla Gazzetta Ufficiale delle Comunita’ europee;   b) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo maggiore o uguale a 500.000 euro: sulla piattaforma ANAC e nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  entro  trenta giorni dal decreto di aggiudicazione ed  entro  cinque  giorni  dalla data di  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica italiana, per estratto su almeno un quotidiano a diffusione nazionale e su almeno un quotidiano a  diffusione locale nel  luogo dove  si esegue il contratto;   c) avvisi di post-informazione di lavori sotto soglia comunitaria di importo inferiore a 500.000 euro: sull’albo pretorio del comune dove si  eseguono i lavori entro trenta giorni dal decreto di aggiudicazione.
  • Effetti giuridici e spese di pubblicazione. Le spese per la pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate alla stazione appaltante dall’aggiudicatario entro il termine di 60 giorni dall’aggiudicazione. Con successivo decreto del Ministro delle infrastrutture  e  dei trasporti, sentite l’ANAC e la Conferenza unificata sono definite  le modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara  relativi agli appalti di lavori di importo  inferiore a euro  500.000 e di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui  all’art. 35, comma 1, lettere b), c) e d), e comma 2  lettere  b)  e  c),  del codice. Fino a tale data continuano ad applicarsi le disposizioni  di cui all’art. 36, comma 9 del codice.

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