(Regioni.it 3245 – 09/10/2017) Il 21 settembre la Conferenza delle Regioni ha approvato il testo del protocollo d’intesa con il ministero dell’ambiente. L’accordo è stato sottoscritto dal ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, e dal presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Stefano Bonaccini. Si riporta di seguito il testo del protocollo, già pubblicato sul portale www.regioni.it nella sezione “Conferenze”.

PROTOCOLLO D’INTESA

tra

Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare (di seguito denominato per brevità solo “Ministero”), con sede legale in ROMA, Via Cristoforo Colombo n. 44, rappresentato dal Dott. Gian Luca Galletti, in qualità di Ministro del medesimo Dicastero;

e

la Conferenza delle Regioni e Province autonome (di seguito “Conferenza delle Regioni”) con sede in Roma, Via Parigi 11, rappresentata dal Presidente Dott. Stefano Bonaccini;

PREMESSO CHE

– la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante “Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale”, attribuisce al Ministero il compito di assicurare la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall’inquinamento compiendo e promuovendo studi, indagini e rilevamenti interessanti l’ambiente;

– la Direttiva generale per l’attività amministrativa e per la gestione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – anno 2016, prevede che: “alla luce degli orientamenti europei e internazionali in tema di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici e di uso efficiente delle risorse, l’azione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare dovrà dare priorità a misure che riducano la produzione di rifiuti e ne aumentino il relativo riciclo nell’ottica della cosiddetta economia circolare, migliorino l’efficienza energetica non solo negli edifici pubblici, ma anche nei processi industriali, riducano le emissioni di gas ad effetto serra, migliorino l’efficienza idrica, investano nelle energie rinnovabili e nella mobilità sostenibile, promuovano posti di lavoro, competenze e l’innovazione “verdi” […]”;

– il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 10 luglio 2014, n. 142, tra le funzioni di competenza del Ministero, attribuisce all’art. 7, alla Direzione generale per il clima e l’energia, le seguenti: “b) riconoscimento del marchio Ecolabel, processi di adesione al sistema comunitario di ecogestione ed audit (EMAS), nonché promozione dei sistemi di gestione ambientale per le imprese, ivi compresa la promozione del marchio nazionale; politiche integrate di prodotto e di ecosostenibilità dei consumi nel settore della pubblica amministrazione («acquisti pubblici verdi»)”;

– in attuazione dell’articolo 1, comma 1126, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), con il decreto interministeriale dell’11 aprile 2008, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 8 maggio 2008, è stato approvato il “Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione” (di seguito PAN GPP), rivisto e aggiornato con il decreto del 10 aprile 2013 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 2013;

– il PAN GPP detta specifiche prescrizioni per tutte le PA, che sono chiamate a: effettuare un’analisi dei propri fabbisogni con l’obiettivo di razionalizzare i consumi e favorire la dissociazione tra sviluppo economico e degrado ambientale (decoupling); identificare le funzioni competenti coinvolte nel processo d’acquisto per l’applicazione del GPP; redigere uno specifico programma interno per implementare le azioni in ambito GPP. In particolare, le Regioni sono invitate ad includere il GPP nella normativa regionale e settoriale;

– con la legge n. 221 del 28 dicembre 2015 recante “Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”, nonché l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, che all’art. 34 prevede l’obbligo di applicare i Criteri Ambientali Minimi approvati e di futura approvazione, l’applicazione del PAN GPP è diventato uno strumento di politica economico-ambientale fondamentale;

– allo stato attuale esistono già diversi progetti pilota che hanno lo scopo di contribuire alla promozione di nuovi modelli di consumo sostenibile e alla diffusione delle migliori pratiche, politiche e approcci di GPP anche attraverso la creazione di reti locali tra amministrazioni pubbliche a livello europeo;

– la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome costituisce la sede ufficiale del confronto e del dialogo interregionale, deputata alla preparazione dei documenti e delle posizioni definitive delle Regioni che vengono rappresentate al Governo in occasione delle sedute della Conferenza Stato-Regioni ed Unificata;

– la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome si avvale di “ITACA” – Istituto per l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, quale organo tecnico di supporto in materia di contratti pubblici e sostenibilità ambientale;

– il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, disciplina il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

– sulla base dell’art. 15 e dell’art. 29 della legge 7 agosto del 1990, n. 241, le amministrazioni pubbliche, le società pubbliche e gli enti pubblici possono stipulare accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

– con la Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (GU n.166 del 18-7-2016), all’Art. 3 (funzioni del Sistema nazionale) si prevede, tra l’altro, che:

– “g) collaborazione con istituzioni scolastiche e universitarie per la predisposizione e per l’attuazione di programmi di divulgazione e di educazione ambientale, nonché di formazione e di aggiornamento del personale di amministrazioni e di enti pubblici operanti nella materia ambientale”;

– “m) funzioni di supporto tecnico allo sviluppo e all’applicazione di procedure di certificazione della qualità ecologica dei prodotti e dei sistemi di produzione;”

CONSIDERATO CHE

– l’applicazione dei CAM da parte delle PA e delle centrali di acquisto non è ancora sufficientemente diffusa e che, in particolare, un numero limitato di Regioni ha adottato un Piano di azione regionale sul GPP;

– attraverso l’applicazione del Green Public Procurement (GPP), le Pubbliche Amministrazioni possono: influenzare il mercato, le imprese, i prodotti e i servizi, favorendo in generale la diffusione della innovazione tecnologica ed in particolare il raggiungimento di obiettivi di miglioramento ambientale; favorire l’integrazione delle considerazioni ambientali nelle altre politiche (trasporti, energia, ecc.); favorire, attraverso il proprio esempio, l’acquisizione di una maggiore consapevolezza ambientale da parte dei consumatori; promuovere lo sviluppo della filiera produttiva legata agli acquisiti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili e quindi la nascita e la crescita di imprese verdi e la moltiplicazione di green job;

– la Direttiva Europea e il nuovo Codice dei Contratti, introducendo nuovi istituti e nuove modalità di gestione della domanda (come la centralizzazione, il ricorso all’e-Procurement, l’obbligatorietà nell’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi), rendono necessario un coordinamento tra istituzioni che permetta di garantire una formazione più capillare e omogenea in materia di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, con standard di qualità minimi e una maggiore diffusione delle buone prassi;

– le Parti concordano sull’importanza di avviare e sviluppare una collaborazione istituzionale in tema di promozione degli acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili e in generale su tematiche afferenti il Green Public Procurement, sia nei confronti degli enti locali e delle stazioni appaltanti, sia nei confronti degli operatori privati; – le Parti intendono sviluppare iniziative finalizzate al confronto, al trasferimento e alla messa a disposizione delle reciproche conoscenze maturate in tema di acquisti sostenibili, anche attraverso progetti europei in corso;

– le Parti ritengono che le ARPA, in relazione a quanto previsto dall’art.3 della citata legge di “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale” (L. 132/2016), unitamente a ITACA quale organo tecnico della Conferenza Stato-Regioni, possano svolgere un ruolo importante su aspetti tecnico-specialistici e in tema di formazione e diffusione del GPP, sia nei confronti delle pubbliche amministrazioni che degli operatori economici;

– le Parti possono coinvolgere altri soggetti che per competenze specifiche possono dare significativi contributi su aspetti tecnico-specialistici e in tema di formazione e diffusione del GPP.

Tutto quanto premesso e considerato, tra le Parti si conviene e stipula quanto segue

Articolo 1

(Finalità e oggetto)

Il presente Protocollo d’Intesa disciplina la collaborazione tra le parti, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze istituzionali, al fine di definire e attuare misure omogenee nel settore degli appalti pubblici con particolare riferimento a tematiche relative agli acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, favorendo la diffusione su base locale.

Obiettivo principale è il rafforzamento delle competenze degli operatori delle PA responsabili degli appalti e delle centrali di acquisto nell’utilizzo di procedure di GPP per la reale integrazione di requisiti ambientali nella politica degli acquisti e realizzazione di opere pubbliche, attraverso la definizione di una piattaforma comune di azione che favorisca la diffusione di buone prassi e il miglioramento del dialogo tra il Ministero e le Regioni e tra Regione e Regione, anche al fine di garantire maggiore uniformità nei livelli di esperienza e competenza in materia di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili , presenti nelle diverse realtà locali.

In particolare costituiranno oggetto di collaborazione lo svolgimento di attività di: – confronto su tematiche inerenti il Green Public Procurement con particolare riguardo, tra l’altro, alle tematiche inerenti il ciclo dei rifiuti, le emissioni, l’economia circolare, lo sviluppo sostenibile, l’uso efficiente delle risorse;

– raccolta e condivisione delle informazioni utili per la realizzazione di sistemi di monitoraggio sul GPP, in forma integrata con quelle già trasmesse tramite i sistemi informatizzati regionali di cui all’art. 29, comma 4 del D.lgs. 50/2016;

– confronto e analisi sullo stato di attuazione dei CAM e sulle difficoltà riscontrate dalle stazioni appaltanti nella fase di applicazione degli stessi;

– diffusione e sensibilizzazione presso le pubbliche amministrazioni di temi relativi agli acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili, in particolare, per ciò che concerne l’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti dal Ministero dell’Ambiente;

– confronto e analisi in tema di acquisti e realizzazione di opere pubbliche sostenibili nell’ottica dell’eventuale definizione congiunta di piani di formazione finalizzati, tra l’altro, all’ottimale utilizzo degli strumenti del Programma di razionalizzazione degli acquisti;

– collaborazione per la realizzazione di campagne informative rivolte alle associazioni di categoria, presenti sul territorio, interessate ai diversi CAM.

– diffusione della conoscenza e dell’utilizzo dei principi dell’LCA (Life Cycle Assessment), del LCC (Life Cycle Costing) e delle certificazioni ambientali, non solo limitato ai prodotti ed ai servizi ma anche all’interno di processi di progettazione.

Articolo 2

(Regole generali di organizzazione ed attuazione del protocollo)

Per l’attuazione di quanto indicato al precedente articolo 1, le Parti si impegnano a mettere in comune le proprie competenze e le necessarie risorse umane e strumentali.

In particolare il Ministero dell’Ambiente garantisce la partecipazione dei rappresentanti regionali ai tavoli tecnici istituiti per la elaborazione dei Criteri ambientali minimi e alla revisione di quelli vigenti.

E’ istituito il Tavolo di Coordinamento costituito dai rappresentanti dei competenti uffici del Ministero, dai rappresentanti designati da ciascuna Regione aderente al presente protocollo e da un rappresentante del Sistema Nazionale di cui alla citata Legge 132/2016. Alle sedute possono intervenire anche altri membri individuati dal Tavolo di Coordinamento, a seconda delle materie e delle problematiche poste all’ordine del giorno. Il Tavolo di Coordinamento si riunirà periodicamente e definirà uno o più Piani operativi contenente/i: le attività operative da svolgersi con riferimento agli ambiti prioritari di intervento, individuati per le diverse Regioni anche in funzione delle specifiche esigenze rappresentate, la relativa tempistica, le attività previste e le relative modalità di esecuzione e ogni altra informazione di dettaglio utile ai fini dello svolgimento delle attività. Tra gli ambiti di intervento, costituiscono priorità: l’applicazione dei CAM nei capitolati speciali di gara per forniture, servizi e lavori pubblici; i servizi tecnici; il monitoraggio; l’adeguamento dei prezzari regionali ai CAM.

Le Parti concordano che per la realizzazione delle attività nell’ambito del presente Protocollo dovranno essere impegnate risorse di elevata professionalità, con esperienza specifica sulle tematiche trattate, sia interne alle diverse amministrazioni coinvolte nel presente protocollo sia di altri soggetti pubblici come quelli che costituiscono il Sistema nazionale di cui alla citata Legge 132/2016, delle Regioni, di Itaca o di altri soggetti pubblici o privati.

Le Parti si danno reciprocamente atto che ciascuna di esse sopporterà gli oneri e le spese derivanti dall’esecuzione del presente Protocollo, secondo il rispettivo ambito di competenza e responsabilità.

Art. 3

(Comunicazione)

I risultati delle attività di cui al presente Protocollo potranno essere rielaborate e divulgate dalle Parti, anche sui relativi portali o attraverso comunicati stampa, al fine di promuovere la conoscenza dell’ iniziativa e dei risultati conseguiti in esecuzione del presente protocollo.

Nel corso dello svolgimento delle attività del presente Protocollo potranno essere redatti documenti di studio ovvero elaborati riguardanti gli ambiti oggetto della collaborazione. I documenti, i dati, le informazioni e le conoscenze acquisite sulla base delle attività svolte in comune sono di proprietà delle Parti che li utilizzeranno per il perseguimento delle finalità di cui al presente Protocollo.

Art. 4

(Durata del protocollo)

Il presente Protocollo ha efficacia tra le Parti per un periodo di 5 anni dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza le Parti potranno rinnovare il Protocollo medesimo apportando eventualmente delle modifiche per effetto di cambiamenti che fossero intervenuti sugli aspetti normativi, organizzativi e

tecnologici della collaborazione.

Art.5

(Atti integrativi)

Le attività previste dal presente protocollo possono essere integrate, in relazione a interessi ed esigenze specifiche delle singole regioni mediante intese stipulate tra una o più regioni con la competente Direzione generale Clima ed Energia del Ministero.

Art. 6

(Best Practice)

Al fine di incentivare la governance sulle tematiche della sostenibilità degli appalti, le parti si impegnano a dare massima visibilità alle migliori pratiche sviluppate a livello locale e nell’ambito dei progetti finanziati dalla Comunità Europea o da altri Enti/Istituzioni.

Art. 7

(Clausola Finale)

Le clausole del presente Protocollo saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme e/o disposizioni aventi carattere cogente, contenute in leggi, regolamenti o decreti che entrino in vigore o siano emanate successivamente.

Le Parti concordano che il presente Protocollo di intesa possa essere modificato e/o integrato solo previa sottoscrizione di un atto integrativo.

Il Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare

Gian Luca Galletti

Il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome

Stefano Bonaccini Documento Approvato – AMBIENTE: PROTOCOLLO D’INTESA TRA MINISTERO E REGIONI IN MERITO AD ACQUISTI E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE SOSTENIBILI