Con 166 voti favorevoli, 112 contrari e un’astensione, l’Aula del Senato ha rinnovato ieri sera la fiducia al Governo, approvando in via definitiva il ddl  n. 1428-B (Jobs Act), recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, i cui contenuti sono illustrati di seguito (il provvedimento deve ora essere pubblicato in Gazzetta ufficiale, e poi dovranno essere emanati dal governo i decreti volti ad attuare le deleghe contenute in esso):

 

ART. 1

 

Commi 1-2 (delega al Governo in materia di ammortizzatori sociali) reca una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, da esercitarsi entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. La delega è intesa ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a “razionalizzare” la normativa in materia di integrazione salariale ed a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro. I principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono stabiliti dal comma 2.

 

Commi 3-4 (delega al Governo in materia di servizi per il lavoro e politiche attive) reca una delega al Governo in materia di servizi per l’impiego e di politiche attive per il lavoro, la quale deve essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge. Il riordino previsto dalla delega è inteso, in generale, a garantire la fruizione dei servizi essenziali in materia di politica attiva per il lavoro su tutto il territorio nazionale, nonché l’esercizio unitario delle relative funzioni amministrative. I principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono stabiliti dal comma 4, tra i quali vi è quello alla lettera p), la quale introduce princìpi di politica attiva del lavoro che promuovono il collegamento tra misure di sostegno al reddito di una persona inoccupata o disoccupata e misure volte al suo inserimento nel tessuto produttivo, e quello alla lettera bb) che prevede la semplificazione amministrativa in materia di lavoro e politiche attive, da attuare con l’impiego delle tecnologie informatiche, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dei dati definite dal Codice dell’amministrazione digitale di cui al DLgs n. 82/2005, allo scopo di rafforzare l’azione dei servizi pubblici nella gestione delle politiche attive e favorire la cooperazione con i servizi privati.

 

Commi 5-6 (delega al Governo in materia di semplificazione delle procedure e degli adempimenti) reca una delega volta allo scopo di conseguire obiettivi di semplificazione e razionalizzazione delle procedure di costituzione e gestione dei rapporti di lavoro nonché in materia di igiene e sicurezza sul lavoro. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono stabiliti dal comma 6, tra cui vi sono i seguenti:

d) introduzione del divieto per le P.A. di richiedere dati dei quali esse sono in possesso;

g) previsione di modalità semplificate per garantire data certa nonché l’autenticità della manifestazione di volontà della lavoratrice o del lavoratore in relazione alle dimissioni o alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, anche tenuto conto della necessità di assicurare la certezza della cessazione del rapporto nel caso di comportamento concludente in tal senso del lavoratore;

l) recante la promozione del principio di legalità e priorità delle politiche volte a prevenire e scoraggiare il lavoro sommerso in tutte le sue forme, ai sensi delle risoluzioni del Parlamento europeo del 9 ottobre 2008 sul rafforzamento della lotta al lavoro sommerso (2008/2035(INI)) e del 14 gennaio 2014 sulle ispezioni sul lavoro efficaci come strategia per migliorare le condi-zioni di lavoro in Europa (2013/2112 (INI)). 

 

– Comma 7 (delega al Governo in materia della disciplina dei rapporti di lavoro, delle forme contrattuali e dell’attività ispettiva)reca una delega al Governo volta allo scopo di rafforzare le opportunità di ingresso nel mondo del lavoro da parte di coloro che sono in cerca di occupazione, nonché di riordinare i contratti di lavoro vigenti per renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze del contesto occupazionale e produttivo e di rendere più efficiente l’attività ispettiva. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e tra i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega vi sono i seguenti:

–  c) previsione, per le nuove assunzioni, del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all’anzianità di servizio,escludendo per i licenziamenti economici la possibilità della reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, prevedendo un indennizzo economico certo e crescente con l’anzianità di servizio e limitando il diritto alla reintegrazione ai licenziamenti nulli e discriminatori e a specifiche fattispecie di licenziamento disciplinare ingiustificato, nonché prevedendo termini certi per l’impugnazione del licenziamento;

–  d) rafforzamento degli strumenti per favorire l’alternanza tra scuola e lavoro;

e) revisione della disciplina delle mansioni, in caso di processi di riorganizzazione, ristrutturazione o conversione aziendale individuati sulla base di parametri oggettivi, contemperando l’interesse dell’impresa all’utile impiego del personale con l’interesse del lavoratore alla tutela del posto di lavoro, della professionalità e delle condizioni di vita ed economiche, prevedendo limiti alla modifica dell’inquadramento; previsione che la contrattazione collettiva, anche aziendale ovvero di secondo livello, stipulata con le organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale a livello interconfederale o di categoria possa individuare ulteriori ipotesi rispetto a quelle disposte ai sensi della presente lettera;

f) revisione della disciplina dei controlli a distanza, sugli impianti e sugli strumenti di lavoro tenendo conto dell’evolu-zione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore;

l) in materia di razionalizzazione e semplificazione dell’attività ispettiva, attraverso misure di coordinamento ossia attraverso l‘istituzionedi una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, tramite l’integrazione in un’unica struttura dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro, e delle politiche sociali, dell’INPS e dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro INAIL). 

 

– Commi 8-9 (Delega al Governo per la tutela e la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro) reca una delega al Governo volta allo scopo di garantire adeguato sostegno alla genitorialità alle cure parentali, attraverso misure volte a tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro per la generalità dei lavoratori. La delega deve essere esercitata entro 6 mesi dall’entrata in vigore della presente legge, e i principi ed i criteri direttivi per l’esercizio della delega sono stabiliti dal comma 9, in particolare:  l) semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro e riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di parità e pari opportunità.

 

– Commi 10-14 (disposizioni comuni per l’esercizio delle deleghe) reca norme sui termini temporali e sulle procedure per l’esercizio delle deleghe di cui ai precedenti commi, nonché per l’adozione di eventuali decreti legislativi correttivi ed integrativi rispetto a quelli base. Si stabilisce infine che in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009 “Legge di contabilità e finanza pubblica”, qualora uno o più decreti attuativi determinino oneri aggiuntivi, devono essere emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Nel comma 13 è stato aggiunto quanto segue: il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi di attuazione della presente legge, con particolare riferimento agli effetti sull’efficienza del mercato del lavoro, sull’occupabilità dei cittadini e sulle modalità di entrata ed uscita nell’impiego, anche ai fini dell’adozione dei decreti di cui al primo periodo, è assicurato dal Sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, che vi provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

-Comma 15 (entrata in vigore) stabilisce che la presente legge e i decreti legislativi di attuazione entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.