Nella vita legislativa di uno Stato la legge di stabilità e sviluppo è probabilmente l’atto più importante. L’intervento normativo di quest’anno, analogamente a quelli relativi agli anni precedenti, si caratterizza per una  portata ampia e diversificata, ed è volto a dare attuazione al percorso di consolidamento fiscale indicato nella “Nota di aggiornamento” al Documento di economia e finanza 2015  che, nell’indicare il 2018 come anno di conseguimento del pareggio strutturale di bilancio, espone un obiettivo di indebitamento netto che dal 2,2 per cento del 2016, migliora poi progressivamente negli anni successivi fino a posizionarsi, nel 2019, ad un valore positivo di 0,3 punti percentuali di Pil.

A tal fine, il disegno di legge di stabilità reca un insieme di misure volte, nel rispetto degli obiettivi di bilancio stabiliti nella Nota sopraddetta, al sostegno della crescita, operando sia sul versante del contenimento del carico fiscale, sia su misure volte all’aumento della domanda aggregata ed al miglioramento della competitività del sistema.

Di seguito, analizzeremo in particolare i contenuti del provvedimento per quanto riguarda i settori di nostro maggiore interesse.

Settore agricolo.

Il settore agricolo è interessato dalla manovra finanziaria sia per disposizioni di sostegno al comparto sia per politiche di contenimento della spesa.

In primo luogo, la legge di stabilità provvede al complessivo riassetto delle agevolazioni per i terreni agricoli, a tal fine esentando da IMU (art. 1, co.11): 

  • i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege;
  • i terreni agricoli e posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
  • i terreni agricoli ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
  • i terreni agricoli con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.

Il comma 31, introdotto al Senato, esenta dall’imposta di registro, dall’imposta di bollo e dalle imposte ipocatastali tutti gli atti e i provvedimenti emanati in esecuzione di piani di ricomposizione e di riordino fondiario promossi dagli enti territoriali (regioni, province, comuni e comunità montane).

Si introduce l’esenzione dall’IRAP per i soggetti che operano nel settore agricolo, per le cooperative di piccola pesca ed i loro consorzi, e per le cooperative ed i loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale (art.1, co. 38).

Ulteriori modifiche alla disciplina fiscale applicabile al settore agricolo riguardano:

  • l’abrogazione del regime speciale dell’IVA per il settore agricolo, per i soggetti passivi con volume d’affari inferiore a 7.000 euro; 
  • l’innalzamento dell’aliquota dell’imposta di registro;
  • la possibile rideterminazione delle percentuali di compensazione IVA per le cessioni di latte fresco; 
  • l’incremento del coefficiente di rivalutazione dei redditi agrari e dominicali;
  • la presunzione che le produzioni agro energetiche sono produttive di reddito agrario se contenute entro limiti predefiniti, mentre in caso contrario si utilizza il coefficiente di redditività del 25 per cento dell’ammontare dei corrispettivi IVA (commi 515-523); 
  • il ripristino dell’aliquota IVA ridotta al 10 per cento per le cessioni di pellet, ovvero combustibile ricavato da segatura (ex articolo 47, comma 11).

Inoltre, si prevede poi l’incorporazione di diritto della società Istituto per lo Sviluppo Agroalimentare S.p.A. (ISA) e della società Gestione Fondi per l’Agroalimentare s.r.l. (SFGA) nell’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), dettando disposizioni sul trasferimento del personale in servizio presso ISA e SGFA e sulla nomina del commissario straordinario, il quale dovrà, tra l’altro, predisporre un piano per il rilancio delle attività del nuovo Istituto (co.375-380).

Si istituisce, presso l’INAIL, un Fondo per macchine e trattori agricoli o forestali dotate di abbattimento del potenziale inquinante, anche acustico, provvedendo al relativo finanziamento (co.492-495).

Viene integrata la dotazione finanziaria del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione affinché una quota non superiore a 18 milioni di euro venga destinata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca (co. 165).

E’, altresì, previsto uno stanziamento di 50 milioni di euro per l’anno 2016 per il potenziamento delle azioni dell’ICE-Agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane per la realizzazione del Piano straordinario per la promozione del made in Italy (196).

E’ previsto, poi, uno sgravio contributivo per i contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato relativi ad assunzioni decorrenti dal 1° gennaio 2016 e stipulati entro il 31 dicembre 2016, fino al raggiungimento dei limiti finanziari previsti ed in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande (co.84-85).

La tabella E dispone un definanziamento di 23 milioni, per il 2016, per il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario, nonché un rifinanziamento di 100 milioni per il 2016 e di 40 milioni per il 2017 del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi. Il Fondo è destinato tra l’altro ad interventi di ripristino delle infrastrutture connesse all’attività agricola, tra cui quelle di bonifica.

Sistema imprenditoriale.

Sotto il profilo degli interventi a sostegno delle imprese, il provvedimento introduce significative misure volte a rilanciare la promozione del Made in Italy, a sostenere il settore degli investimenti ambientali e tecnologici, oltre ad agevolare forme di credito per le aziende oggetto di misure patrimoniali.

Più in particolare, sono previste risorse aggiuntive, pari a 50 milioni di euro per il 2016, per il Piano straordinario per la promozione del Made in Italy (comma 196) e, in conseguenza di questo, è istituito un Fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per il triennio 2016-2018, per garantire l’accesso e la continuità del credito a favore delle aziende oggetto di misure patrimoniali nell’ambito di procedimenti penali o di prevenzione (comma 99-102). Allo stesso modo, il provvedimento vara un Fondo per il credito alle aziende vittime di mancati pagamenti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui per il triennio 2016-2018(comma 103-106).

Per quanto riguarda invece le imprese fornitrici di società che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, è stato previsto un apposito criterio nell’accesso al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (comma 490).

Un’ulteriore misura per la tutela delle imprese consiste nella modifica della disciplina dei programmi di amministrazione straordinaria (comma 491), consentendone una durata fino a 4 anni, in luogo degli attuali uno o due anni. Tale disposizione è, però, applicabile alle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale.

Di grande importanza è la previsione dell’estensione delle tipologie dei soggetti ammissibili all’accesso agli incentivi  nei settori della ricerca, dello sviluppo e dell’innovazione, finanziati nell’ambito del FIRST (Fondo per gli investimenti in ricerca scientifica e tecnologica) (comma 143).

Di particolare rilievo, appare l’introduzione nel nostro ordinamento della cosiddetta “società benefit” (art. 1, commi 198-206) della quale si prevede la disciplina generale. Tali società si caratterizzano in quanto, nell’esercizio dell’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune, indicate specificatamente nell’oggetto sociale, e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente di praticamente qualsiasi ente o soggetto portatore di interesse. 

Infine, di altrettanta rilevanza è la previsione di una rimodulazione delle risorse a favore delle Zone franche urbane, restringendone l’ambito territoriale e de-finanziando il fondo istituito al fine di consentire la fruizione di alcune agevolazioni fiscali (commi 342 e 343 e Tabella E). A fronte di un de-finanziamento pari a 20 milioni di euro per gli anni 2017-2018 per le spese di partecipazione italiana ai programmi dell’Agenzia spaziale europea e per i programmi spaziali nazionali di rilevanza strategica, è previsto un significativo rifinanziamento degli interventi per lo sviluppo e la competitività delle industrie operanti nel settore aeronautico pari a 25 milioni di euro per il 2018 e a 700 milioni di euro per il periodo 2019-2032. Tale finanziamento è destinato all’elaborazione di programmi, studi e ricerche, progettazioni e investimenti per l’industrializzazione ad eccezione delle attività di produzione in serie e commercializzazione.

Infrastrutture, trasporti e turismo.

In ambito trasporti, si possono rimarcare alcuni significativi tagli alla spesa soprattutto a livello regionale. Vengono ridotte, infatti,  le risorse statali per il finanziamento dei servizi di trasporto regionale marittimo  (comma 363) a favore delle Regioni Campania e Lazio,  nonché le risorse per la gestione e lo sviluppo dei sistemi informativi automatizzati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (comma 364). Sempre a riguardo dei trasporti marittimi, il disegno di legge prevede la soppressione del contributo ventennale per gli investimenti delle imprese marittime per il rinnovo e l’ammodernamento della flotta (comma 366). Non tralasciando il personale lavorante, si riduce il finanziamento del rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007, relativo al settore del trasporto pubblico locale (comma 365).

Passando agli  investimenti,  il provvedimento prevede il finanziamento di progetti per la realizzazione di ciclovie turistiche e ciclostazioni  (comma 371) per un totale di 33 milioni di euro in tre anni, oltre alla istituzione di un Fondo finalizzato all’acquisto diretto, ovvero per il tramite di società specializzate, degli automezzi adibiti al trasporto pubblico locale e regionale, finanziato con risorse già stanziate e, quindi, senza nuovi oneri (comma 496).

Nel corso dell’esame al Senato è stato anche previsto (comma 258), che, nelle more dell’espletamento della gara per l’assolvimento degli oneri di servizio pubblico nei collegamenti marittimi tra la Sardegna e le sue isole minori predetta gara, e comunque non oltre il 30 giugno 2016, le risorse all’uopo già stanziate, possano essere utilizzate, nel limite di 6,5 milioni di euro, mediante la prosecuzione del contratto con la marittima SAREMAR.

A proposito di turismo e imbarcazioni il provvedimento prevede inoltre (comma 194) che l’equiparazione alle strutture ricettive all’aria aperta, delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort), che era stata introdotta per un periodo limitato, divenga permanente. L’equiparazione comporta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta.

Con riferimento alle spese pluriennali per il trasporto ferroviario, all’interno del provvedimento sono effettuate alcune rimodulazioni (costruzione della linea ferroviaria Torino-Lione e realizzazione del terzo valico di Giovi, adeguamento del tracciato e velocizzazione della tratta Bologna-Lecce, investimenti relativi alla rete infrastrutturale ferroviaria nazionale, opere di accesso agli impianti portuali, nonché, in conseguenza di una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato, un’anticipazione dal 2017 al 2016 di 41 milioni di euro per la Metropolitana di Torino), alcuni parziali definanziamenti (una riduzione di 250 milioni di euro per il 2016 di un contributo reso in conto impianti a Ferrovie dello Stato Spa, portata a 291 milioni di euro per il 2016, a seguito di un emendamento al Senato, che, peraltro ha incrementato di 41 milioni di euro lo stanziamento per il 2017, una riduzione di 5 milioni di euro per le tratte dell’alta velocità Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC Milano-Venezia ed Apice-Orsara e Frasso Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/ AC Napoli-Bari, nonché una riduzione di 7,1 milioni di euro per il 2016 con riferimento alla realizzazione della Piattaforma d’altura davanti al porto di Venezia) e alcuni rifinanziamenti (200 milioni di euro per il 2018, per i contratti di programma RFI).

Sotto questo genere di interventi, quello più significativo è rappresentato dal contributo in conto impianti a Rete ferroviaria italiana per un importo pari a 241 milioni di euro per l’anno 2017, 600 milioni per l’anno 2018 e 7.500 milioni di euro (periodo 2019-2025) a fronte della già descritta riduzione per il 2016 di 291 milioni di euro, (tabella E).

Anche con riferimento al trasporto stradale,  è disposto un rifinanziamento complessivo per 6.800 milioni di euro (per il periodo 2016-2020) di cui 1.200 milioni di euro per il 2016.

E’ stato inoltre ribadito l’ assegnazione di un contributo in favore delle Province e delle Città metropolitane delle Regioni a statuto ordinario nell’importo di 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2016 finalizzato al finanziamento delle spese connesse alle funzioni relative alla viabilità e all’edilizia scolastica (comma 439).

Sanità.

Passando al sempre caldo e attuale ambito della sanità, nella legge di stabilità 2016 vengono in rilievo alcune misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività ed efficienza degli enti del Servizio sanitario nazionale. In tal senso, è prevista la pubblicazione dei bilanci d’esercizio degli enti del Servizio sanitario nazionale sul proprio sito Internet e l’attivazione, da parte dei medesimi enti, di un sistema di monitoraggio delle attività assistenziali e della loro qualità (commi 290-291). Viene inoltre introdotto l’obbligo di adozione e attuazione di un piano di rientro per le aziende ospedaliere o ospedaliere-universitarie e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici che presentino un determinato disavanzo o un mancato rispetto dei parametri relativi a volumi, qualità ed esiti delle cure (commi da 292 a 302), e viene previsto che l’istituto del piano di rientro, a decorrere dal 2017, sia esteso alle aziende sanitarie locali ed ai relativi presìdi ospedalieri (commi 303-304).

In alcune regioni, viene prospettata la possibilità di costituire delle aziende sanitarie uniche, risultanti dall’incorporazione delle aziende ospedaliere-universitarie nelle aziende sanitarie locali anche per conseguire risparmi di spesa (commi 305-306).

Altre disposizioni (commi 307-311) disciplinano i contratti di acquisti di beni e servizi relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario. E’ prevista la revisione dei livelli essenziali di assistenza (commi 312-324) entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, con un incremento di spesa non superiore a 800 milioni di euro annui.

Vengono definite nuove norme procedurali per l’adozione del provvedimento di revisione e viene istituita una Commissione nazionale per l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza e la promozione dell’appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale.

Nella procedura di emanazione dei nuovi LEA si prevede l’inserimento anche della fase dell’espressione del parere da parte delle commissioni parlamentari competenti. Inoltre, a questo proposito, il Ministro della salute ha il dovere di presentare annualmente alle Camere una relazione sullo stato di attuazione delle citate disposizioni.

A proposito di strutture sanitarie private ma (comma 405) che erogano prestazioni sanitarie in regime di convenzione con il Servizio sanitario nazionale, vengono estese a queste le norme di cui all’art. 32 del decreto legge 90/2014, che dispone, nell’ambito della prevenzione della corruzione, misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio delle imprese.

Viene poi rideterminato in riduzione(comma 325) il fabbisogno sanitario nazionale standard per il 2016, fissato in 111.000 milioni di euro.

Inoltre è’ istituita una nuova aliquota ridotta dell’IVA, al 5 per cento, cui sono assoggettate le prestazioni socio-sanitarie ed educative rese da cooperative sociali e loro consorzi (commi 545-547, inseriti dal Senato).

In tema di farmaci e medicinali vanno ricordate le disposizioni (commi 326-327) dirette a garantire la regolare somministrazione dei farmaci innovativi e a consentirne l’accesso in una prospettiva di sostenibilità di sistema e di programmazione delle cure.

Vanno anche ricordate le norme che istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della saluteil Fondo per finanziare la prima applicazione, da parte delle farmacie, del servizio di revisione dell’uso dei medicinali.  Al Fondo è assegnato uno stanziamento di euro 1.000.000 per il 2016.

Sempre in tema di farmaceutica, sono state previste alcune misure (commi 403 e 404) rese necessarie dall’annullamento, da parte del TAR Lazio, delle determinazioni AIFA che definivano il procedimento finalizzato al ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013. Nelle more della conclusione da parte dell’AIFA delle procedure di ripiano dello sforamento del tetto della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il 2013 e il 2014, il comma 403 garantisce gli equilibri di finanza pubblica attraverso una procedura che consente alle regioni di iscrivere nei bilanci 2015, a titolo di ripiano per ciascuno degli anni 2013 e 2014, le somme indicate nella tabella allegata alle disposizioni descritte, nella misura del 90% e al netto degli importi già contabilizzati.

Sul tema della ricerca vanno ricordate le norme (comma 223) dirette a prevedere che il Comitato interministeriale per la programmazione economica, vincoli – su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza stato-Regioni – una quota del Fondo sanitario nazionale, per un importo fino ad 1 milione di euro per l’anno 2017 e fino a 2 milioni di euro per l’anno 2018, per lo svolgimento della sperimentazione clinica di fase II basata sul trapianto di cellule staminali cerebrali umane in pazienti affetti da Sclerosi Laterale Amiotrofica.

Va infine ricordato (comma 138) lo stanziamento aggiuntivo per la formazione specialistica dei medici, pari a 57 milioni di euro per il 2016, 86 milioni per il 2017, 126 milioni per il 2018, 70 milioni per il 2019 e 90 milioni annui a decorrere dal 2020.

Lavoro.

 Per quanto riguarda il settore lavoro, all’interno della legge di stabilità viene innanzitutto prevista la proroga dello sgravio contributivo per le nuove assunzioni con contratti di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel 2016, consistente nell’esonero dal versamento del 40% dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, nel limite di 3.250 euro su base annua, per un massimo di 24 mesi (commi 83-86). Oltre a questo, viene introdotta una disciplina tributaria specifica per la promozione del welfare aziendale e l’incentivazione della contrattazione collettiva decentrata, consistente nell’applicazione, per i soggetti con reddito da lavoro dipendente fino a 50.000 euro, di una imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 10% entro il limite di importo complessivo di 2.000 euro lordi, in relazione alle somme e ai benefit corrisposti per incrementi di produttività o sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa (commi 87-95).

Per quanto concerne gli ammortizzatori sociali in deroga, viene disposto il rifinanziamento di 250 milioni di euro (per l’anno 2016), (di cui 18 milioni per il settore della pesca) (commi 164-166).

Viene prorogata al 2016 la nuova disciplina del congedo di paternità, elevando da uno a due giorni quello obbligatorio (comma 109).

Relativamente al lavoro autonomo, viene confermata al 27%, anche per il 2016, l’aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata e viene prevista la costituzione di un apposito Fondo per la tutela del lavoro autonomo (commi 107-108).

Con riferimento al pubblico impiego, vengono previste più stringenti limitazioni al turn over nelle pubbliche amministrazioni (che, nel triennio 2016-2018, potranno procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 25%) (commi 125-126) e viene disposto uno stanziamento di 300 milioni di euro per i rinnovi contrattuali del personale delle pubbliche amministrazioni (commi 246-249). Per le ulteriori misure in materia di lavoro pubblico si rinvia al paragrafo “pubblico impiego e amministrazioni pubbliche”

Infine, viene prorogato per il 2016 il contributo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il funzionamento di Italia Lavoro Spa, nel limite di 12 milioni di euro (comma 166).

Sempre riguardo il lavoro autonomo, le modifiche intervenute al Senato hanno riguardato l’adeguamento per via regolamentare ad atti dell’Unione europea, con modifiche alla legge n. 234 del 2012 (comma 473), nonché l’equiparazione dei liberi professionisti alle piccole e medie imprese (PMI), nell’accesso ai finanziamenti dei fondi strutturali (comma 474). Sempre a questo proposito, è di grande importanza  il miglioramento del regime forfetario per i lavoratori autonomi (commi 53-55).

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