Per quanto riguarda il settore sanitario, la legge di stabilità si occupa, nel Titolo VI Capo II, dell’aspetto in questo momento più discusso e controverso: vale a dire quello dell’efficientamento della spesa sanitaria.

Nell’articolo 30 (Piani di rientro e riqualificazione degli enti del Servizio sanitario nazionale e aziende sanitarie uniche), ad esempio, si introduce la previsione di piani aziendali di rientro riferiti ai singoli enti dei servizi sanitari regionali, recanti misure dirette a conseguire miglioramenti nella produttività e nell’efficienza.

L’articolo 31 (Disposizioni in materia di acquisizioni di beni e servizi degli enti del Servizio sanitario nazionale) prevede le modalità con cui gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario.

L’articolo 32 (Aggiornamento livelli essenziali di assistenza e livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2016) provvede all’aggiornamento del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante la “Definizione dei livelli essenziali di assistenza”, nel rispetto degli equilibri programmati della finanza pubblica

Per quanto riguarda il primo comma dell’articolo 33 (Riduzione delle spese e interventi correttivi dei Ministeri e delle società pubbliche), che si occupa dell’efficientamento della spesa dei Ministeri, si prevede che per questo settore, di competenza del Ministero della salute, la riduzione delle dotazioni, di bilancio in termini di competenza e di cassa, relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati relative al triennio 2016-2018 si indirizzi verso:

  • prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante.